Ultimo giorno per pagare la Rottamazione quater: istruzioni dettagliate

Scadenza imminente per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione-quater. I pagamenti per la definizione agevolata delle cartelle devono essere effettuati entro il 6 novembre, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza del 31 ottobre 2023 (a causa del giorno festivo del 5 novembre, il termine slitta al lunedì successivo). È importante ricordare che, in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre il termine previsto o per importi parziali, i benefici della definizione agevolata verranno revocati. Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il modulo con scadenza al 31 ottobre 2023, allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Modalità di pagamento

È possibile effettuare il pagamento presso una banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, tramite internet banking, presso gli uffici postali, presso i tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa. È anche possibile pagare direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, previa prenotazione tramite il sito nella sezione “Sportello territoriale” o tramite il contact center al numero 060101.

Benefici della definizione agevolata

La definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se inclusi in precedenti “rottamazioni”, indipendentemente dallo stato dei pagamenti. L’adesione consente di pagare solo l’importo dovuto come capitale e le spese di rimborso per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono invece richieste somme a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Debiti relativi alle multe stradali

Per quanto riguarda i debiti derivanti da multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie o obblighi contributivi), non sono richieste somme a titolo di interessi (inclusi i cosiddetti “maggiorazioni”) e aggio.