Rottamazione quater 2023: scadenza seconda rata il 30 novembre – Tutte le informazioni

Nuova scadenza per la rottamazione-quater: pagamento della seconda rata entro il 30 novembre

Il prossimo 30 novembre è il termine previsto dalla legge per il pagamento della seconda rata della rottamazione-quater, la definizione agevolata delle cartelle. Per effettuare il versamento, i contribuenti devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La rottamazione-quater riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ed è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Secondo quanto ricorda una nota dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti possono pagare solo l’importo del debito residuo, senza dover corrispondere sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio. Le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.

Tolleranza di 5 giorni per il pagamento della seconda rata

La legge concede un periodo di tolleranza di 5 giorni rispetto al termine di versamento previsto per ogni rata. Pertanto, il pagamento della seconda rata entro il 30 novembre sarà considerato tempestivo se effettuato entro il 5 dicembre 2023. I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle hanno potuto scegliere se versare l’importo dovuto in un’unica soluzione o seguendo un piano rateale, fino a un massimo di 18 rate.

Calendario dei pagamenti delle rate successive

In base al calendario stabilito dalla legge, dopo la prima rata scaduta il 31 ottobre e la prossima rata di fine novembre, le restanti rate del piano dei pagamenti dovranno essere versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. È importante sottolineare che se il contribuente non effettua il pagamento di una sola rata del piano, o se lo effettua oltre il termine previsto o per importi parziali, perderà i benefici della definizione agevolata e gli importi già versati saranno considerati come acconto sulle somme dovute.