La Cassazione discuterà i ricorsi dell’Avvocatura dello Stato contro la negazione della convalida del trattenimento di migranti a Pozzallo
Le Sezioni unite civili della Cassazione discuteranno in udienza pubblica il 30 gennaio 2024 i ricorsi presentati dall’Avvocatura dello Stato per conto del ministero dell’Interno contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti nel centro di Pozzallo. La decisione è stata presa dalla Corte con un provvedimento firmato dalla presidente Margherita Cassano.
Il braccio di ferro tra governo e magistrati di Catania
Le pronunce dei magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Catania riguardo ai migranti hanno segnato una delle fasi più intense del confronto tra il governo Meloni e la magistratura. Nel solo mese di ottobre, le ordinanze dei magistrati Iolanda Apostolico e Rosario Cupri hanno “liberato” 19 tunisini richiedenti asilo trattenuti nel centro di Pozzallo, in attesa di essere rimpatriati dopo una rapida valutazione della loro domanda. Questo braccio di ferro ha spinto l’esecutivo a presentare i ricorsi in Cassazione contro le mancate convalide del trattenimento dei migranti. L’Avvocatura dello Stato ha spiegato che i ricorsi sottopongono alla Suprema Corte l’opportunità di decidere a Sezioni Unite, data la novità e l’importanza della questione.
I giudici catanesi contestano il decreto Cutro
In particolare, i giudici di Catania mettono in discussione uno dei pilastri del decreto Cutro, che prevede procedure accelerate alla frontiera per coloro che arrivano da un Paese considerato sicuro, come la Tunisia. In sostanza, la decisione sulla domanda di asilo deve essere presa entro quattro settimane e, durante questo periodo, i richiedenti asilo devono essere trattenuti in un centro di accoglienza per essere immediatamente rimpatriati in caso di diniego. I magistrati di Catania hanno respinto questo provvedimento, non convalidando i trattenimenti richiesti dal questore di Ragusa, in quanto violerebbero la direttiva europea 33 del 2013. Secondo Apostolico e Cupri, il richiedente non può essere trattenuto solo per esaminare la sua domanda; inoltre, la procedura di frontiera avrebbe dovuto svolgersi a Lampedusa, il luogo di sbarco, dove il migrante ha manifestato la volontà di chiedere protezione. Infine, il pagamento di una somma come garanzia per evitare il trattenimento è incompatibile con le norme dell’Unione Europea, secondo le quali il trattenimento può essere disposto solo dopo una valutazione caso per caso, quando non sono applicabili misure alternative meno coercitive.