Revoca 41 bis richiesta per Cospito

La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e gli organi centrali di polizia, nell’udienza di oggi davanti al tribunale di sorveglianza di Roma hanno chiesto la revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Lo rende noto il difensore dell’anarchico, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. I giudici si sono riservati di decidere.

La difesa di Alfredo Cospito si rivolge al tribunale

La difesa di Alfredo Cospito ha presentato un reclamo al tribunale contro i rigetti delle istanze di revoca anticipata del regime detentivo speciale del 41 bis. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva respinto le richieste della difesa.

Il motivo dell’applicazione del 41 bis

Secondo l’avvocato Flavio Rossi Albertini, la decisione di applicare il regime differenziato del 41 bis a Cospito è stata basata sulla necessità di interrompere la sua attività comunicativa, in quanto si riteneva che le sue esternazioni potessero istigare alla commissione di reati. Tuttavia, il Tribunale del Riesame ha escluso che le parole di Cospito siano idonee ad istigare o a indirizzare verso condotte criminali, considerandole invece come manifestazione del suo pensiero politico.

La richiesta di revoca anticipata

La difesa di Cospito ha chiesto la revoca anticipata del regime detentivo speciale del 41 bis, basandosi sulle decisioni del Tribunale del Riesame che hanno escluso l’istigazione nelle parole di Cospito. La richiesta è stata presentata al tribunale di sorveglianza di Roma.

La decisione dei giudici

I giudici del tribunale di sorveglianza di Roma si sono riservati di decidere sulla richiesta di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Non è stata ancora presa una decisione in merito.

Conclusioni

La difesa di Alfredo Cospito ha presentato una richiesta di revoca anticipata del regime detentivo speciale del 41 bis, basandosi sulle decisioni del Tribunale del Riesame che hanno escluso l’istigazione nelle parole di Cospito. I giudici del tribunale di sorveglianza di Roma si sono riservati di decidere sulla richiesta.