Viaggiare in aereo è un diritto che deve essere garantito a tutti, inclusi coloro che affrontano difficoltà legate alla disabilità o alla mobilità ridotta. La normativa europea stabilisce che queste persone devono ricevere assistenza gratuita senza costi aggiuntivi. Recenti sentenze hanno rafforzato ulteriormente queste garanzie, proteggendo i diritti dei passeggeri in situazioni delicate. Ecco una panoramica completa dei diritti e delle tutele previste.
Una sentenza recente del Consiglio di Stato ha stabilito che le compagnie aeree non possono addebitare costi extra per garantire che un accompagnatore sieda accanto a un passeggero disabile. Questo principio è stato ribadito in seguito a un ricorso di Ryanair, che contestava l’obbligo di offrire gratuitamente posti vicini tra un passeggero disabile e il suo accompagnatore.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha sottolineato che la vicinanza tra passeggero disabile e accompagnatore è una questione di sicurezza e non un servizio opzionale. La sentenza stabilisce che le compagnie aeree devono garantire questa condizione senza chiedere costi aggiuntivi.
Questo pronunciamento rappresenta un’importante vittoria per i diritti dei passeggeri e rafforza l’impegno dell’ENAC a garantire che nessuno venga discriminato nei viaggi aerei, come dichiarato dal Presidente Pierluigi Di Palma.
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 prevede che tutte le persone con disabilità o mobilità ridotta abbiano diritto a assistenza gratuita durante il viaggio aereo. Questa assistenza deve essere fornita in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea, così come nei voli da o verso aeroporti comunitari.
Tra i servizi gratuiti a cui hanno diritto i passeggeri disabili, si includono:
Se un passeggero disabile viaggia accompagnato, la compagnia aerea è obbligata a facilitare l’assistenza fornita dall’accompagnatore e a garantire la vicinanza dei posti senza costi aggiuntivi.
Per assicurarsi di ricevere la migliore assistenza possibile, è consigliabile contattare la compagnia aerea, il rivenditore del biglietto o il tour operator almeno 48 ore prima del volo. Durante questa comunicazione, è importante specificare il tipo di assistenza richiesta e se si viaggia con un accompagnatore o un cane guida.
Sebbene le compagnie aeree non siano obbligate a fornire assistenza durante i pasti o la somministrazione di medicinali a bordo, per i viaggi più lunghi potrebbe essere richiesta la presenza di un accompagnatore.
La normativa europea è chiara: i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta hanno diritto a viaggiare senza incontrare ostacoli e senza dover pagare costi aggiuntivi per i servizi di assistenza essenziali. La recente sentenza del Consiglio di Stato è un ulteriore passo avanti nella tutela di questi diritti, confermando che il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti.
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