Dopo l’approvazione del decreto legge sui migranti, fonti del Ministero dell’Interno precisano che i minori stranieri non accompagnati non possono essere destinati ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), in quanto non possono essere espulsi o respinti alla frontiera. Il decreto legge prevede che, in caso di mancanza di strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, il prefetto può provvisoriamente inserire il minore di almeno 16 anni in una specifica sezione dedicata in centri di accoglienza governativi per un massimo di 90 giorni. Per l’accertamento dell’età del minore, l’autorità di pubblica sicurezza può disporre accertamenti antropometrici o sanitari, comunicati alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ne autorizza l’esecuzione. Se il minore risulta maggiorenne dopo l’accertamento e viene condannato per false dichiarazioni, può essere espulso. La procedura di accertamento dell’età del minore deve essere completata entro 60 giorni dall’ordine del magistrato.
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