L’omicidio di Giulia Cecchettin ha sollevato un interrogativo di particolare importanza: è stato premeditato o no? Questa domanda è cruciale perché, secondo il codice penale, l’omicidio volontario con premeditazione è punito con l’ergastolo.
La giurisprudenza, non avendo una definizione legislativa chiara, si basa sull’orientamento prevalente secondo cui un omicidio volontario può essere considerato premeditato quando sono presenti due elementi costitutivi dell’aggravante: quello ideologico e quello cronologico, come stabilito dalla Corte di Cassazione. In numerose sentenze, i giudici supremi hanno precisato che per considerare l’aggravante della premeditazione devono essere soddisfatte due condizioni. Da un lato, nella mente dell’assassino deve maturare in modo inequivocabile la decisione di uccidere, senza alcun dubbio o possibilità di ripensamento. Dall’altro lato, deve intercorrere un periodo di tempo adeguato tra la nascita dell’intenzione criminale e la sua attuazione, in modo da consentire una riflessione adeguata sulla decisione di uccidere o sulla possibilità di rinunciare al crimine.
In sostanza, manifestare l’intenzione di uccidere e poi uccidere senza alcun ripensamento, cercare l’occasione opportuna, organizzare e pianificare l’esecuzione del crimine sono elementi tipici della premeditazione. Al contrario, se l’omicidio è principalmente occasionale, non può essere considerato premeditato.
Sulla base di questi principi giurisprudenziali, la Procura di Venezia dovrà effettuare due valutazioni. La prima riguarda se sia trascorso un periodo di tempo sufficiente tra la prima manifestazione da parte di Filippo Turetta dell’intenzione di uccidere Giulia, senza alcun ripensamento, e il momento effettivo dell’omicidio, in modo da soddisfare l’elemento cronologico. La seconda valutazione riguarda se l’omicidio sia stato occasionale o il risultato di una decisione maturata di uccidere, in modo da soddisfare l’elemento ideologico della premeditazione.
Se entrambi gli elementi delineati dalla Cassazione – quello cronologico e quello ideologico – saranno presenti, a Turetta verrà contestata l’aggravante della premeditazione. In caso contrario, l’aggravante dovrà essere esclusa.
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