Corte Ue a Francia: l’uso dei respingimenti dei migranti deve essere limitato all’estrema ratio

La Francia è stata obbligata a seguire la direttiva sui rimpatri, che stabilisce che l’allontanamento forzato dei migranti irregolari può essere effettuato solo come ultima opzione. Nonostante abbia ripristinato i controlli alle frontiere interne della zona Schengen, la Corte di Giustizia Ue ha sentenziato che la Francia deve rispettare le regole stabilite dalla direttiva sui rimpatri quando decide di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera. Il Consiglio di Stato francese ha richiesto un chiarimento sulla legittimità di un’ordinanza che ha modificato il Codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo.

La Corte ha spiegato che la direttiva sui rimpatri permette agli Stati membri di escludere solo eccezionalmente i cittadini di Paesi terzi con un soggiorno irregolare dall’applicazione della direttiva stessa. Di norma, tutti i cittadini stranieri senza un regolare permesso di soggiorno devono essere soggetti a una decisione di rimpatrio. Tuttavia, devono essere forniti ai responsabili un certo periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio prima che venga effettuato un allontanamento forzato, da considerarsi come extrema ratio.

Secondo la Corte, in situazioni come queste, un’ordinanza di respingimento può essere adottata sulla base del codice frontiere Schengen, ma le norme e le procedure previste dalla direttiva sui rimpatri devono comunque essere rispettate per l’allontanamento dell’individuo. La Corte ha riconosciuto che la necessità di seguire queste regole può limitare l’utilità del respingimento. La direttiva sui rimpatri si applica normalmente quando un cittadino di un Paese terzo, dopo essere entrato in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro, si trova nel territorio irregolarmente, senza soddisfare i requisiti di ingresso, soggiorno o residenza. Questo vale anche quando l’individuo viene sorpreso in un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro. Infatti, una persona può essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di attraversare un valico di frontiera.

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