La Corte costituzionale ha stabilito che l’attuale legge sull’adozione permette al giudice di considerare, nel migliore interesse del minore, la possibilità di mantenere alcune relazioni socio-affettive con i membri della famiglia biologica. La decisione è stata presa in risposta a questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo all’articolo 27, terzo comma, della legge del 1983. La Corte ha chiarito che la disposizione si riferisce solo ai legami di parentela legali e formali con la famiglia biologica. Al contrario, per quanto riguarda le relazioni socio-affettive, non si può presumere che la loro cessazione sia sempre nell’interesse del minore.
La Corte ha dichiarato che il giudice può verificare concretamente se sia nell’interesse prevalente del minore mantenere “relazioni significative, positive e consolidate con i membri della famiglia biologica”, considerando i criteri previsti dalla legge del 1983 e dal punto di vista costituzionale sulla tutela dell’identità del minore. Queste relazioni non possono tuttavia compensare lo stato di abbandono del minore.
Un esempio significativo è la relazione tra fratelli e sorelle non adottati dalla stessa coppia. La Corte ha sottolineato l’importanza di ascoltare l’opinione del minore nell’accertamento del suo interesse prevalente nel contesto dell’adozione. Ha inoltre osservato che la legge sull’adozione attuale consente già al giudice di considerare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.